Energy labelling - FAQ
Per assicurare la conformità e consentire i controlli da parte delle autorità di sorveglianza del mercato (MSA), la documentazione del prodotto del fabbricante, la dichiarazione EPREL, l’etichetta energetica, la dichiarazione CE, l’ordine di vendita e le relative fatture devono riferirsi al prodotto specifico così come viene immesso sul mercato. Tale documentazione includerà tutti i componenti/accessori che influenzano l’IEE dell’unità specifica al momento dell’immissione sul mercato.
Le modifiche apportate al prodotto dopo l’immissione sul mercato non alterano l’etichetta energetica originariamente fornita dal fabbricante.
I regolamenti europei in materia di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica non prescrivono alcuna soluzione tecnica o caratteristica di prodotto. Tuttavia, il regolamento sulla progettazione ecocompatibile fissa i requisiti minimi di efficienza energetica, determinando una selezione dei prodotti basata sulla loro efficienza energetica e le etichette energetiche spingeranno il mercato a prediligere i prodotti più efficienti con la classe energetica migliore. Sarà questo il principale motore dell'innovazione.
L’etichetta energetica deve essere esposta in modo chiaramente visibile in qualsiasi punto vendita dell’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta, come show room, fiere, vendita a distanza su Internet, ecc., vale a dire dovunque il potenziale acquirente dell’armadio potrebbe prendere in considerazione la possibilità di acquistarlo.
Per quanto riguarda la posizione dell’etichetta, non esiste un requisito preciso se non il fatto che l’etichetta deve essere sempre chiaramente visibile per il cliente.
I dettaglianti di generi alimentari non hanno l’obbligo di esporre l’etichetta energetica nei loro negozi.
Il codice QR contiene informazioni sul prodotto e l’etichetta energetica registrata nella banca data EPREL.
SÌ, gli armadi con raffreddamento a glicole non sono esclusi dai Regolamenti e pertanto devono recare l’etichetta energetica.
Ai fini della normativa comunitaria di armonizzazione, un prodotto è immesso sul mercato quando viene reso disponibile per la prima volta sul mercato dell’Unione europea. L’operazione è riservata al fabbricante o all’importatore, per cui il fabbricante e l’importatore sono gli unici operatori economici che immettono prodotti sul mercato.
Quando un fabbricante o un importatore forniscono un prodotto a un distributore o a un utilizzatore finale per la prima volta, tale operazione è sempre etichettata in termini giuridici come “immissione sul mercato”. Qualsiasi operazione successiva, ad esempio da distributore a distributore, o da un distributore a un utilizzatore finale, è definita messa a disposizione. Nel nostro caso, il momento in cui il prodotto viene immesso sul mercato coincide con l’atto del trasferimento della proprietà al cliente, ossia in genere con la data della fattura.
Con riferimento ai requisiti e agli obblighi del fornitore previsti dal Regolamento, ogni prodotto che si differenzi da un altro per caratteristiche di base, classe di temperatura, TDA/volume o consumo energetico deve essere etichettato singolarmente.
Tuttavia, l’orientamento interpretativo di Eurovent introduce il cosiddetto “approccio d'insieme”, ossia una serie di armadi identificati come un unico modello ai fini di progettazione ecocompatibile, etichettatura energetica ed EPREL. Entro certi limiti, i fabbricanti possono quindi raggruppare modelli diversi in un modello unico, rappresentativo dell’IEE più elevato (corrispondente al punteggio peggiore in termini di consumo di riferimento) all’interno della famiglia di prodotti elencati.
SÌ, il regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione del 17 dicembre 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2018 (Etichettatura energetica) e il regolamento (UE) 2021/341 della Commissione del 23 febbraio 2021 che modifica i regolamenti (UE) 2019/2024 (Progettazione ecocompatibile), pubblicati il 26 febbraio 2021, includono i coefficienti per la classe M0 come da proposta di Eurovent PG-RDC.
Gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta immessi sul mercato europeo dal 1° marzo 2021 devono essere dotati dell’etichetta energetica, a prescindere dalla data di produzione.
L’etichetta energetica deve essere esposta in modo chiaramente visibile in qualsiasi punto vendita come show room, fiere, vendita a distanza su Internet, ecc., vale a dire dovunque il potenziale acquirente potrebbe prendere in considerazione la possibilità di acquistare l’apparecchio. Al contrario, i dettaglianti di generi alimentari non hanno l’obbligo di esporre l’etichetta energetica nei loro negozi.
Al punto VII deve essere indica, per i distributori automatici refrigerati, la somma dei volumi netti di tutti gli scomparti a temperature di esercizio per la refrigerazione, espressa in litri (l) e arrotondata all’intero più vicino, mentre, per tutti gli altri apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, la somma delle superfici espositive (TDA) a temperature di esercizio per la refrigerazione, espressa in metri quadrati (m2) e arrotondata al secondo decimale.
Al punto IX, per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, deve essere indicata la somma delle superfici espositive a temperature di esercizio per il congelamento, espressa in metri quadrati (m2) e arrotondata al secondo decimale. Il pittogramma e i valori sono omessi in caso di distributori automatici progettati per funzionare alle temperature di esercizio per il congelamento, in quanto questo tipo di apparecchi è escluso dal Regolamento sull’etichettatura energetica.